Art. 1

In vigore dal 16 set 2020
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato: 1) all', la definizione di «operazioni di assemblaggio» è sostituita dalla seguente: « “operazione di assemblaggio”: un'operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l'assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure per la produzione o l'assemblaggio di parti di biciclette;»; 2) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che contengano la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette o di parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che il richiedente abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile a farlo;»; 3) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell' siano utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell'assemblaggio di altri prodotti, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.»; 4) all'articolo 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) impiego delle parti essenziali di biciclette nell'assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835) o di altri veicoli diversi dai velocipedi, con o senza motore ausiliario (codice addizionale TARIC C549).».
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