Art. 1
In vigore dal 16 set 2020
Il regolamento (CE) n. 88/97 è così modificato:
1)
all', la definizione di «operazioni di assemblaggio» è sostituita dalla seguente:
«
“operazione di assemblaggio”: un'operazione in cui parti essenziali di biciclette sono impiegate per l'assemblaggio o il completamento di biciclette, oppure per la produzione o l'assemblaggio di parti di biciclette;»;
2)
all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
che contengano la prova che il richiedente utilizza parti essenziali di biciclette per la produzione o l'assemblaggio di biciclette o di parti di biciclette in quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che il richiedente abbia assunto un obbligo contrattuale irrevocabile a farlo;»;
3)
all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
le parti essenziali di biciclette loro consegnate in esenzione dal dazio esteso in conformità dell' siano utilizzate in operazioni di assemblaggio o nell'assemblaggio di altri prodotti, distrutte, riesportate o rivendute ad un altro soggetto esentato.»;
4)
all'articolo 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
impiego delle parti essenziali di biciclette nell'assemblaggio di velocipedi con motore ausiliario (codice addizionale TARIC 8835) o di altri veicoli diversi dai velocipedi, con o senza motore ausiliario (codice addizionale TARIC C549).».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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