Art. 2
Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina
In vigore dal 15 set 2020
Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina
Le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina sono introdotti nell’Unione solo se conformi alle rispettive misure elencate nell’allegato.
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