Art. 2 · Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina

Art. 2

Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina

In vigore dal 15 set 2020
Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina Le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina sono introdotti nell’Unione solo se conformi alle rispettive misure elencate nell’allegato.
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