Art. 3

In vigore dal 19 ago 2020
1.   Un dazio antidumping definitivo è riscosso anche sulle importazioni registrate conformemente all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1982 della Commissione (36) che sottopone a registrazione determinate importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese a seguito della riapertura dell’inchiesta per dare esecuzione alla sentenza del 20 settembre 2019, relativa alla causa T-650/17, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto all’, paragrafo 1 e fabbricato da Jinan Meide è pari al 36,0 %. 3.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2020/1210 — Testo vigente | Portale Normativo