Art. 2
In vigore dal 19 ago 2020
Qualsiasi dazio antidumping definitivo versato da Jinan Meide a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 in eccesso rispetto al dazio antidumping definitivo istituito a norma dell’ è oggetto di rimborso o sgravio.
Il rimborso o lo sgravio sono richiesti alle autorità doganali nazionali conformemente alla normativa doganale applicabile. Qualsiasi rimborso avvenuto a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-650/17 Jinan Meide è recuperato dalle autorità che hanno effettuato tale rimborso fino a concorrenza dell’importo di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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