Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 ago 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«ricondizionatore»: l’istituzione sanitaria e il ricondizionatore esterno che ricondizionano dispositivi monouso;
2)
«ricondizionatore esterno»: il soggetto che ricondiziona dispositivi monouso su richiesta di un’istituzione sanitaria;
3)
«ciclo di ricondizionamento»: un ciclo che comprende tutte le fasi di ricondizionamento applicate a un dispositivo monouso per garantire che la sicurezza e le prestazioni del dispositivo ricondizionato siano equivalenti a quelle del dispositivo d’origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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