Art. 9
Distruzione delle piante
In vigore dal 14 ago 2020
Distruzione delle piante
1. Lo Stato membro interessato distrugge le piante e le parti di piante di cui all’, paragrafo 1, in modo da garantire che l’organismo nocivo specificato non si diffonda, in situ o in un luogo vicino designato a tal fine all’interno della zona infetta oppure, a condizione che tali piante o parti di piante siano coperte da una rete di protezione contro i vettori, il più vicino possibile a tale luogo.
2. Lo Stato membro interessato può decidere, in base al livello di rischio, di limitare la distruzione unicamente ai rami e al fogliame e di sottoporre il relativo legno al trattamento fitosanitario di cui all’, paragrafo 1. L’apparato radicale di tali piante è rimosso o devitalizzato, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
Storico versioni
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