Art. 11

Altre misure pertinenti per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato

In vigore dal 14 ago 2020
Altre misure pertinenti per l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato 1.   Lo Stato membro interessato adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (9), e all’applicazione di un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (10). 2.   Lo Stato membro interessato adotta misure volte ad affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta tale da impedire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, per quanto riguarda in particolare la distruzione adeguata di tutte le piante infette o sospettate di esserlo, l’accessibilità del luogo in cui sono situate, la proprietà (pubblica o privata) o la persona o entità che ne è responsabile. 3.   Lo Stato membro interessato effettua adeguate indagini per individuare l’origine dell’infezione. Esso rintraccia le piante ospiti associate al caso di infezione in questione, comprese quelle che sono state spostate prima della definizione dell’area delimitata. I risultati di tali indagini sono comunicati alla Commissione e agli Stati membri di cui sono originarie le piante interessate, agli Stati membri attraverso i quali tali piante sono state spostate e agli Stati membri nei quali tali piante sono state introdotte.
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