Art. 2

Indagini relative all’organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri

In vigore dal 14 ago 2020
Indagini relative all’organismo nocivo specificato nei territori degli Stati membri 1.   Gli Stati membri svolgono indagini annuali sulle piante ospiti per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato nei rispettivi territori. 2.   Tali indagini sono effettuate dalle autorità competenti o sotto la supervisione ufficiale di queste ultime. 3.   Le suddette indagini sono eseguite in base al livello di rischio. Esse si svolgono all’aperto, incluso nei campi per la coltivazione, nei frutteti, nei vigneti, nonché nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e in altri luoghi pertinenti. 4.   Tali indagini consistono nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. Tenuto conto delle linee guida per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative alla Xylella fastidiosa pubblicate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»), il piano dell’indagine e lo schema di campionamento utilizzati permettono di rilevare, all’interno dello Stato membro interessato, un tasso di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di confidenza almeno dell’80 %. 5.   Le suddette indagini sono effettuate in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Xylella fastidiosa. 6.   La presenza dell’organismo nocivo specificato è monitorata mediante una delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV. Se si ottengono risultati positivi in aree diverse dalle aree delimitate, la presenza dell’organismo nocivo specificato è confermata dal risultato positivo di un’ulteriore analisi molecolare tra quelle elencate in tale allegato, diretta a parti diverse del genoma. Le analisi sono effettuate sullo stesso campione vegetale, o se pertinente per l’analisi molecolare utilizzata a fini di conferma, sullo stesso estratto vegetale. 7.   L’identificazione delle sottospecie dell’organismo nocivo specificato è effettuata su ogni specie vegetale risultata infetta dall’organismo nocivo specificato nell’area delimitata interessata. Tale identificazione è effettuata per mezzo delle analisi molecolari elencate nell’allegato IV, sezione B. 8.   Gli Stati membri riferiscono i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
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