Art. 4
Campionamento e rappresentatività
In vigore dal 31 lug 2020
Campionamento e rappresentatività
1. Gli Stati membri costruiscono un campione mirato rappresentativo dell’universo di riferimento definendo aggregati elementari e selezionando singoli prodotti per tali aggregati elementari.
2. Il numero di singoli prodotti e aggregati elementari dipende dal peso della sottoclasse e dalla varianza dei movimenti dei prezzi dei singoli prodotti appartenenti a essa.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il campione mirato rimanga rappresentativo dell’universo di riferimento nel tempo procedendo almeno annualmente a un riesame e a un aggiornamento del campione mirato e selezionando prodotti di sostituzione.
4. I prodotti per i quali la quota di spesa è almeno uno per mille sono rappresentati nel campione mirato.
Storico versioni
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