Art. 27

Termini per lo scambio di metadati

In vigore dal 31 lug 2020
Termini per lo scambio di metadati 1.   Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’IPCA e dell’IPCA-TC per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 31 marzo. 2.   Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’indice dei prezzi OOH e dell’IPAB per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno.
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