Art. 27 · Termini per lo scambio di metadati

Art. 27

Termini per lo scambio di metadati

In vigore dal 31 lug 2020
Termini per lo scambio di metadati 1.   Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’IPCA e dell’IPCA-TC per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 31 marzo. 2.   Gli Stati membri riesaminano e aggiornano annualmente i relativi metadati dell’indice dei prezzi OOH e dell’IPAB per l’anno corrente e li trasmettono alla Commissione (Eurostat) entro il 30 giugno.
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