Art. 4

In vigore dal 20 lug 2020
Gli Stati membri, con cadenza regolare, effettuano attività di monitoraggio e riferiscono alla Commissione, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all’applicazione del presente regolamento, in particolare l’applicazione dell’, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.
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