Art. 3
In vigore dal 20 lug 2020
1) I punti di accesso senza fili di portata limitata di cui all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 sono conformi ai requisiti della norma europea di cui all’allegato, lettera B, del presente regolamento e:
a)
sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico o
b)
soddisfano le condizioni di cui all’allegato, lettera A, del presente regolamento.
2) Il paragrafo 1 fa salve le competenze degli Stati membri di determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall’aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell’Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all’installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata.
3) Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al paragrafo 1 notificano all’autorità nazionale competente, entro due settimane dall’installazione di ciascuno di essi, l’installazione e l’ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.
Storico versioni
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