Art. 13

Certificazione dei prestatori di servizi eFTI

In vigore dal 15 lug 2020
Certificazione dei prestatori di servizi eFTI 1.   Su domanda di un prestatore di servizi eFTI, un organismo di valutazione della conformità valuta la conformità del prestatore di servizi eFTI alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1. Se la valutazione è positiva, l’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di conformità. In caso di valutazione negativa, l’organismo di valutazione della conformità ne fornisce al richiedente le ragioni. 2.   Ogni organismo di valutazione della conformità conserva un elenco aggiornato dei prestatori di servizi eFTI che ha certificato e di cui ha ritirato o sospeso la certificazione. Esso mette tale elenco a disposizione del pubblico sul suo sito web e comunica l’indirizzo di tale sito web all’autorità nazionale designata di cui all’, paragrafo 3. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’, per integrare il presente regolamento fissando le norme relative alla certificazione dei prestatori di servizi eFTI, comprese le norme sul rinnovo, sulla sospensione e sul ritiro della certificazione.
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