Art. 11
Organismi di valutazione della conformità
In vigore dal 15 lug 2020
Organismi di valutazione della conformità
1. Gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 per la certificazione delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI conformemente agli del presente regolamento.
2. Ai fini dell’accreditamento, gli organismi di valutazione della conformità rispettano le prescrizioni di cui all’allegato II. Gli organismi nazionali di accreditamento comunicano all’autorità nazionale designata in conformità del presente articolo, paragrafo 3, l’indirizzo del sito web in cui mettono a disposizione del pubblico le informazioni sugli organismi di valutazione della conformità accreditati, compreso un elenco aggiornato di tali organismi.
3. Ciascuno Stato membro designa un’autorità che conserva un elenco aggiornato degli organismi di valutazione della conformità accreditati, delle piattaforme eFTI e dei prestatori di servizi eFTI titolari di una certificazione valida sulla base delle informazioni fornite a norma del presente articolo, paragrafo 2, dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2. Tali autorità nazionali designate mettono tale elenco a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale del governo.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno tali autorità nazionali designate comunicano alla Commissione l’elenco di cui al paragrafo 3 insieme all’indirizzo del sito web su cui tale elenco è pubblicamente disponibile. La Commissione pubblica gli indirizzi di tali siti web sul proprio sito web ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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