Art. 6
Indicatori di esposizione minima dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione con la CCP
In vigore dal 14 lug 2020
Indicatori di esposizione minima dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell’Unione con la CCP
1. Ai fini degli articoli da 1 a 5, gli indicatori sono i seguenti:
a)
la posizione aperta massima delle operazioni su titoli, comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli, o dei derivati negoziati in borsa denominati in valute dell’Unione compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinati a essere compensati dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;
b)
l’importo massimo in essere delle operazioni su derivati OTC denominate in valute dell’Unione compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno prima della valutazione o destinate a essere compensate dalla CCP nel corso di un periodo di un anno dopo la valutazione è superiore a 1000 miliardi di EUR;
c)
il requisito di margine aggregato medio e i contributi medi al fondo di garanzia in caso di inadempimento per i conti detenuti presso la CCP dai partecipanti diretti che sono soggetti stabiliti nell’Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione, calcolati dalla CCP su base netta a livello di conto dei partecipanti diretti nel corso di un periodo di due anni prima della valutazione, sono superiori a 25 miliardi di EUR;
d)
la stima dell’obbligo di pagamento massimo cui si sono impegnati soggetti stabiliti nell’Unione o parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione e calcolato nel corso del periodo di un anno prima della valutazione che risulterebbe in caso di inadempimento di almeno i due maggiori partecipanti diretti e dei loro affiliati in condizioni di mercato estreme ma plausibili è superiore a 3 miliardi di EUR.
Ai fini della lettera d), l’obbligo di pagamento aggrega gli impegni in tutte le valute dell’Unione convertite in EUR, ove necessario.
2. L’ESMA può determinare che, in base ai criteri specificati negli articoli da 1 a 5, una CCP di un paese terzo è una CCP di classe due solo quando è soddisfatto almeno uno degli indicatori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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