Art. 5
Rapporto, interdipendenze e altre interazioni della CCP
In vigore dal 14 lug 2020
Rapporto, interdipendenze e altre interazioni della CCP
1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta l’ambito delle funzioni, dei servizi o delle attività che sono stati esternalizzati dalla CCP.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:
a)
gli eventuali effetti che l’impossibilità del fornitore di funzioni, servizi o attività esternalizzati di adempiere gli obblighi derivanti dagli accordi di esternalizzazione avrebbe sull’Unione o su uno o più Stati membri;
b)
se la CCP serve sedi di negoziazione stabilite nell’Unione;
c)
se la CCP ha accordi di interoperabilità o di marginazione integrata (cross-margining) con CCP stabilite nell’Unione oppure collegamenti o partecipazioni in altre infrastrutture dei mercati finanziari situate nell’Unione, quali depositari centrali di titoli o sistemi di pagamento.
Storico versioni
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