Art. 2

Certificato fitosanitario

In vigore dal 1 lug 2020
Certificato fitosanitario 1.   Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l’ispezione. 2.   Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi: a) la dicitura «in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione»; b) il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato; c) il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.
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