Art. 2
Certificato fitosanitario
In vigore dal 1 lug 2020
Certificato fitosanitario
1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato in Canada attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l’ispezione.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
a)
la dicitura «in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/918 della Commissione»;
b)
il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;
c)
il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) in Canada.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:918:oj#art-2