Art. 1
Prescrizioni particolari per una deroga temporanea
In vigore dal 1 lug 2020
Prescrizioni particolari per una deroga temporanea
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario del Canada o ivi lavorato («legno specificato») è subordinata all’osservanza delle prescrizioni particolari di cui all’ e alla parte A dell’allegato del presente regolamento.
Il «legno specificato» è definito nella parte B dell’allegato.
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