Art. 2

In vigore dal 30 giu 2020
L’, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che tale produttore esportatore: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («il periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC o della Russia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2020/909 — Testo vigente | Portale Normativo