Art. 1
In vigore dal 30 giu 2020
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio definitivo
Codice addizionale
TARIC
Repubblica popolare cinese
Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park
15,6 %
A829
Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa
29,0 %
A830
Tutte le altre società
31,2 %
A999
Federazione russa
Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk
17,8 %
A835
Tutte le altre società
22,7 %
A999
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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