Art. 1

In vigore dal 30 giu 2020
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio definitivo Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park 15,6 % A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa 29,0 % A830 Tutte le altre società 31,2 % A999 Federazione russa Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 % A835 Tutte le altre società 22,7 % A999 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/909 — Testo vigente | Portale Normativo