Art. 2

In vigore dal 24 giu 2020
1.   È riscosso un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto, registrati con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti: Società Aliquota del dazio definitivo applicabile alle importazioni registrate Codice aggiuntivo TARIC Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. 8,7 % C540 Tutte le altre società 8,7 % C999
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:870:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo