Art. 2
In vigore dal 24 giu 2020
1. È riscosso un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») in fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») in fibra di vetro, esclusi i rovings in fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti in fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 e 7019120039) e originari dell’Egitto, registrati con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 della Commissione.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:
Società
Aliquota del dazio definitivo applicabile alle importazioni registrate
Codice aggiuntivo TARIC
Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.
8,7 %
C540
Tutte le altre società
8,7 %
C999
Storico versioni
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