Art. 2

In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 è così modificato: 1) all’articolo 15, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Tutti i soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli diversi dai carri merci e dei veicoli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/798, che non sono soggetti ai paragrafi da 2 a 4, assicurano la conformità al presente regolamento entro e non oltre il 16 giugno 2022.»; 2) all’articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 6: «6. Fatta salva qualsiasi procedura che l’organismo di certificazione può adottare in virtù delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 445/2011, la validità dei certificati SRM e dei certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate rilasciati a norma di tale regolamento con scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 è prorogata di ulteriori sei mesi.»; 3) all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020. Tuttavia, l’articolo 4 si applica a decorrere dal 16 giugno 2021 e l’articolo 15, paragrafo 6, si applica a decorrere dal 1o marzo 2020.».
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Art. 2 Regolamento (UE) 2020/780 — Testo vigente | Portale Normativo