Art. 1

In vigore dal 12 giu 2020
All’articolo 7 del regolamento (UE) n. 445/2011, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/779 della Commissione (*1), un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l’organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:780:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2020/780 — Testo vigente | Portale Normativo