Art. 2

In vigore dal 5 giu 2020
Ogni paese beneficiario per il quale è stato prorogato il periodo di transizione conformemente all’ presenta alla Commissione, entro il 30 settembre 2020, una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano di lavoro di cui all’, paragrafo 2, e che precisa le eventuali misure correttive necessarie per rispettare il termine del 31 dicembre 2020 per l’applicazione del sistema REX.
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