Art. 1

In vigore dal 5 giu 2020
(1)   In deroga all’articolo 79, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, un paese beneficiario del sistema di preferenze generalizzate, che a causa della pandemia di Covid‐19 ha incontrato difficoltà a rispettare gli obblighi di cui agli articoli 70 e 72 del medesimo regolamento o a completare il processo di registrazione dei suoi esportatori entro il 30 giugno 2020, può notificare la necessità di una proroga del periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX. (2)   Una notifica ai sensi del paragrafo 1 viene effettuata per iscritto alla Commissione al più tardi entro il 15 luglio 2020. Essa fornisce una spiegazione dei motivi per cui è necessaria una proroga del periodo di transizione a causa della pandemia di Covid‐19. La notifica è accompagnata da un piano di lavoro contenente informazioni dettagliate sul modo in cui il paese notificante intende applicare pienamente il sistema REX entro il 31 dicembre 2020. (3)   Se la notifica effettuata a norma del paragrafo 1 è completa, il periodo di transizione per l’applicazione del sistema REX da parte del paese beneficiario interessato è prorogato fino al 31 dicembre 2020. (4)   La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco dei paesi beneficiari per i quali il periodo di transizione è stato prorogato. (5)   Fino al 31 dicembre 2020 le autorità competenti dei paesi beneficiari per i quali è stato prorogato il periodo di transizione a norma dei paragrafi da 1 a 4 continuano a rilasciare i certificati di origine, modulo A, su richiesta degli esportatori che non sono ancora registrati al momento della richiesta del certificato.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/750 — Testo vigente | Portale Normativo