Art. 9
Informazione e sensibilizzazione
In vigore dal 25 mag 2020
Informazione e sensibilizzazione
Il risparmio di risorse idriche risultante dal riutilizzo dell’acqua è oggetto di campagne generali di sensibilizzazione negli Stati membri in cui le acque affinate sono utilizzate a fini irrigui in agricoltura. Tali campagne possono comprendere la promozione dei benefici del riutilizzo sicuro dell’acqua.
Tali Stati membri possono anche istituire campagne di informazione destinate agli utilizzatori finali per garantire l’uso ottimale e sicuro delle acque affinate, garantendo in tal modo un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e animale.
Gli Stati membri possono adattare tali campagne di informazione e sensibilizzazione alla portata del riutilizzo delle acque.
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