Art. 11
Informazioni relative al controllo dell’attuazione
In vigore dal 25 mag 2020
Informazioni relative al controllo dell’attuazione
1. Fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE, ove le acque affinate siano utilizzate a fini irrigui in agricoltura come precisato nell’allegato I, sezione 1, del presente regolamento, gli Stati membri, assistiti dall’Agenzia europea dell’ambiente, provvedono a:
a)
elaborare e pubblicare entro il 26 giugno 2026, e aggiornare successivamente ogni sei anni, una serie di dati contenente le informazioni sui risultati della verifica della conformità effettuata a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento e le altre informazioni che devono essere rese disponibili al pubblico, online o con altri mezzi, in conformità dell’ del presente regolamento;
b)
elaborare, pubblicare e aggiornare in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sui casi di mancata conformità alle condizioni stabilite nel permesso che sono state raccolte conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, nonché le informazioni sulle misure adottate in conformità dell’, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.
2. Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.
3. Sulla base delle serie di dati di cui al paragrafo 1, l’Agenzia europea dell’ambiente, in consultazione con gli Stati membri, redige, pubblica e aggiorna, periodicamente o su richiesta della Commissione, un quadro generale a livello dell’Unione. Tale quadro generale comprende, se del caso, gli indicatori di risultato, i risultati e gli effetti del presente regolamento, le carte d’insieme e le relazioni degli Stati membri.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate relative al formato e alla presentazione delle informazioni da fornire a norma del paragrafo 1, nonché relative al formato e alla presentazione del quadro generale a livello dell’Unione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’.
5. Entro il 26 giugno 2022, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, stabilisce orientamenti a sostegno dell’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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