Art. 2
In vigore dal 7 mag 2020
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è sostituita dalla seguente:
«N.
Paese terzo ad alto rischio
1
Afghanistan
2
Bahamas
3
Barbados
4
Botswana
5
Cambogia
6
Ghana
7
Iraq
8
Giamaica
9
Maurizio
10
Mongolia
11
Myanmar/Birmania
12
Nicaragua
13
Pakistan
14
Panama
15
Siria
16
Trinidad e Tobago
17
Uganda
18
Vanuatu
19
Yemen
20
Zimbabwe»
Storico versioni
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