Art. 2

In vigore dal 7 mag 2020
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» è sostituita dalla seguente: «N. Paese terzo ad alto rischio 1 Afghanistan 2 Bahamas 3 Barbados 4 Botswana 5 Cambogia 6 Ghana 7 Iraq 8 Giamaica 9 Maurizio 10 Mongolia 11 Myanmar/Birmania 12 Nicaragua 13 Pakistan 14 Panama 15 Siria 16 Trinidad e Tobago 17 Uganda 18 Vanuatu 19 Yemen 20 Zimbabwe»
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Art. 2 Regolamento (UE) 2020/855 — Testo vigente | Portale Normativo