Art. 1

In vigore dal 7 mag 2020
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono soppresse le righe seguenti: «2 Bosnia-Erzegovina 3 Guyana 5 Repubblica democratica popolare del Laos 10 Etiopia 11 Sri Lanka 13 Tunisia»
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/855 — Testo vigente | Portale Normativo