Art. 1
In vigore dal 7 mag 2020
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto «I. Paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione» sono soppresse le righe seguenti:
«2
Bosnia-Erzegovina
3
Guyana
5
Repubblica democratica popolare del Laos
10
Etiopia
11
Sri Lanka
13
Tunisia»
Storico versioni
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