Art. 2
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2016/1149
In vigore dal 4 mag 2020
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2016/1149
1. In deroga all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, nel 2020 la vendemmia verde può essere praticata per due o più anni consecutivi sulla stessa particella.
2. In deroga all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2016/1149, gli Stati membri possono, nei casi collegati alla pandemia di Covid-19 e se il beneficiario lo chiede entro il 15 ottobre 2020, prorogare di 12 mesi la durata del sostegno per la costituzione di fondi di mutualizzazione con riferimento alle operazioni per le quali il sostegno è giunto a scadenza nel 2019.
3. In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire di attuare senza approvazione preventiva le modifiche introdotte entro il 15 ottobre 2020, a condizione che non pregiudichino l’ammissibilità di nessuna parte dell’operazione e i suoi obiettivi generali e purché non sia superato l’importo totale del sostegno approvato per l’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro.
4. In deroga all’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, in casi debitamente giustificati collegati alla pandemia di Covid-19 gli Stati membri possono consentire ai beneficiari di presentare modifiche da introdurre entro il 15 ottobre 2020 che interessano l’obiettivo dell’intera operazione già approvata nel quadro delle misure previste agli articoli 45, 46, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1308/2013, fermo restando il completamento di tutte le singole azioni in corso che fanno parte dell’operazione. Il beneficiario comunica la modifica all’autorità competente entro il termine fissato da ciascuno Stato membro; per la modifica è necessaria l’approvazione preventiva dell’autorità competente.
5. In deroga all’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, se la modifica dell’operazione già approvata è stata comunicata all’autorità competente in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, il sostegno è versato per le singoli azioni già realizzate nell’ambito della suddetta operazione, se tali azioni sono state realizzate completamente e sono state sottoposte a controlli amministrativi e, se del caso, a controlli in loco in conformità al capo IV, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (5).
6. In deroga all’articolo 54, paragrafo 4, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1149, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020 gli Stati membri calcolano il sostegno da versare sulla base della superficie determinata tramite i controlli in loco dopo l’attuazione, quando motivi collegati alla pandemia di Covid-19 impediscono di realizzare l’operazione sostenuta a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno.
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