Art. 1
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891
In vigore dal 4 mag 2020
Deroghe temporanee al regolamento delegato (UE) 2017/891
1. In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, primo comma, per il 2020 la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere nell’organizzazione di produttori può, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, superare il 50 % dei diritti di voto totali e il 50 % delle quote o del capitale. Gli Stati membri provvedono tuttavia all’adozione di misure atte a scongiurare abusi di potere da parte della persona fisica o giuridica che detiene nell’organizzazione diritti di voto e quote o capitale superiori al 50 % dei diritti di voto totali e al 50 % delle quote o del capitale.
2. In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, se nel 2020, in collegamento con la pandemia di Covid-19, un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento di dette condizioni.
3. In deroga all’articolo 27, paragrafo 4, per il 2020 gli Stati membri possono modificare la strategia nazionale dopo la trasmissione annuale del progetto di programma operativo. Gli Stati membri salvaguardano tuttavia la continuità e l’attuazione delle operazioni pluriennali e in corso previste dai programmi operativi delle organizzazioni di produttori già approvati.
4. In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, per il 2020 non si applica l’obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.
5. In deroga all’articolo 34, paragrafo 2, per il 2020 gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni di produttori a sospendere nello stesso 2020, totalmente o parzialmente, i programmi operativi.
6. Per il 2020 non sono recuperati gli aiuti erogati per azioni ammissibili realizzate prima della cessazione del programma operativo, a condizione che siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 e che il programma operativo cessi in collegamento con la pandemia di Covid-19 e per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo.
7. In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, non è recuperato né rimborsato al FEAGA l’aiuto finanziario dell’Unione erogato per impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, i cui obiettivi a lungo termine e benefici attesi non possono essere realizzati nel 2020 a causa di un’interruzione degli impegni nel corso dell’anno per motivi collegati alla pandemia di Covid-19.
8. In deroga all’articolo 48, paragrafo 3, primo comma, per il 2020 possono essere applicate misure di mancata raccolta nei casi in cui la produzione commerciale è stata prelevata dalla superficie interessata durante il ciclo di produzione normale. In deroga all’articolo 48, paragrafo 3, quarto comma, per il 2020 la raccolta verde e la mancata raccolta possono essere applicate allo stesso prodotto e alla stessa superficie.
9. In deroga all’articolo 54, lettera b), e all’articolo 58, paragrafo 3, il termine per la trasmissione alla Commissione della relazione sull’esercizio di valutazione 2020 è il 30 giugno 2021.
10. In deroga all’articolo 59, paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono prorogare oltre i quattro mesi ivi previsti i termini fissati per l’adozione delle misure correttive, qualora nel 2020 l’organizzazione di produttori si trovi nell’impossibilità di adottarle per motivi collegati alla pandemia di Covid-19.
11. In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri non sospendono il pagamento dell’aiuto all’organizzazione di produttori che nel 2020 non rispetta, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, i criteri di riconoscimento derivanti dall’articolo 5.
12. In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, qualora nel 2020 l’organizzazione di produttori si trovi nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive nel corso della sospensione del riconoscimento, gli Stati membri possono prorogare il termine concesso per l’adozione di tali misure andando oltre i 12 mesi a decorrere dalla data in cui l’organizzazione ha ricevuto la lettera di avvertimento, ma non oltre il 31 dicembre 2020.
13. In deroga all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, all’organizzazione di produttori che nel 2020 si è trovata nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive non si applica la riduzione dell’importo annuo dell’aiuto del 2 % per mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento dell’organizzazione era sospeso.
14. In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, all’organizzazione di produttori che nel 2020 si è trovata nell’impossibilità, per motivi collegati alla pandemia di Covid-19, di adottare misure correttive non si applica la riduzione dell’importo annuo dell’aiuto dell’1 % per mese civile o parte di esso.
15. In deroga all’articolo 59, paragrafo 6, primo comma, il 2020 non è preso in considerazione ai fini del rispetto del criterio del valore o del volume minimo della produzione commercializzata imposto dall’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
16. In deroga all’articolo 61, paragrafo 6, l’importo totale dell’aiuto per l’ultimo anno del programma operativo non è ridotto per il programma operativo che termina nel 2020 e nei casi in cui motivi collegati alla pandemia di Covid-19 hanno impedito nel 2020 di soddisfare le condizioni dell’articolo 33, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
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