Art. 2

In vigore dal 30 apr 2020
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni di cui all' non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore delle patate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2020/593 — Testo vigente | Portale Normativo