Art. 1
In vigore dal 30 apr 2020
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 152, paragrafo 1 bis, dell'articolo 209, paragrafo 1, e dell'articolo 210, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute sono autorizzati a concludere accordi e ad adottare decisioni comuni per le patate destinate alla trasformazione riguardanti i ritiri dal mercato e la distribuzione gratuita, la trasformazione e il trattamento, l'ammasso, la promozione comune e la pianificazione della produzione temporanea per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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