Art. 4

Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi

In vigore dal 30 apr 2020
Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi 1.   Gli aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi possono essere concessi nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Per evitare che il sostegno sia concesso due volte per lo stesso quantitativo di vino ritirato dal mercato, i beneficiari dell’aiuto all’ammasso in caso di crisi non possono ricevere per lo stesso quantitativo di vino aiuti alla distillazione in caso di crisi ai sensi dell’ né pagamenti nazionali per la distillazione di vino in caso di crisi ai sensi dell’articolo 216 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 3.   I beneficiari dell’aiuto di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali. 4.   Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di aiuto di cui al paragrafo 1, che prevedano: a) le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande; b) la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione; c) la verifica del rispetto delle condizioni per il sostegno previste dal presente articolo e le disposizioni sui criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri; d) la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri; e) le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni. 5.   Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità per dare la preferenza a taluni beneficiari, indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori. 6.   Gli Stati membri esaminano le domande presentate dal richiedente con la descrizione dettagliata delle azioni proposte e dei termini di attuazione proposti. 7.   In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. 8.   Gli , gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione e gli , gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione si applicano mutatis mutandis all’aiuto all’ammasso in caso di crisi.
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Aiuti all’ammasso di vino in caso di crisi (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/592) — Testo vigente | Portale Normativo