Art. 3
Distillazione di vino in caso di crisi
In vigore dal 30 apr 2020
Distillazione di vino in caso di crisi
1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione di vino secondo le condizioni di cui al presente articolo. Il sostegno è proporzionato.
2. L’alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente a fini industriali, in particolare la produzione di disinfettanti e farmaci, o a fini energetici, in modo da evitare distorsioni della concorrenza.
3. I beneficiari del sostegno di cui al paragrafo 1 sono le aziende vitivinicole che producono o commercializzano i prodotti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori di vino, le associazioni di due o più produttori, le organizzazioni interprofessionali o i distillatori di prodotti vitivinicoli.
4. Sono ammissibili al sostegno soltanto i costi di fornitura del vino ai distillatori e della relativa distillazione.
5. Gli Stati membri possono stabilire criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Siffatti criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
6. Gli Stati membri adottano le norme in materia di procedure da seguire per la presentazione della domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, che prevedano:
a)
le persone fisiche o giuridiche che possono presentare domande;
b)
la presentazione e la selezione delle domande, compresi almeno i termini per la presentazione delle stesse, per l’esame dell’adeguatezza di ciascuna azione proposta e per la notifica agli operatori dei risultati della procedura di selezione;
c)
la verifica del rispetto delle disposizioni relative alle azioni ammissibili e i costi di cui al paragrafo 4 e i criteri di priorità, laddove si applichino tali criteri;
d)
la selezione delle domande, compresa almeno la ponderazione attribuita a ciascun criterio di priorità, laddove si applichino tali criteri;
e)
le modalità per il versamento di anticipi e la costituzione di cauzioni.
7. Gli Stati membri fissano l’importo del sostegno a favore dei beneficiari sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
8. In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali nel rispetto delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
9. Gli , gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (2) e gli , gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (3) si applicano mutatis mutandis al sostegno alla distillazione di vino in caso di crisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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