Art. 2
Prodotti ammissibili
In vigore dal 30 apr 2020
Prodotti ammissibili
Per poter beneficiare dell’aiuto nel quadro del regime di aiuto all’ammasso privato di cui all’, paragrafo 1, (in appresso «l’aiuto»), i formaggi devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originari dell’Unione. I formaggi devono avere, alla data d’inizio dell’ammasso contrattuale, un’età minima corrispondente al periodo di maturazione previsto dal disciplinare per i formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 o a un normale periodo di maturazione fissato dagli Stati membri per gli altri formaggi.
Storico versioni
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