Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 30 apr 2020
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per i formaggi di cui al codice NC 0406, ad eccezione dei formaggi che non si prestano a un ulteriore ammasso oltre il periodo di maturazione di cui all’.
2. Il volume massimo per Stato membro del prodotto soggetto al regime di aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1 figura nell’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono la presenza di un sistema basato su criteri oggettivi e non discriminatori che consenta di evitare il superamento dei quantitativi massimi ad essi assegnati.
3. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 applicabili all’ammasso privato di formaggi a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta si applicano mutatis mutandis al regime unico di aiuto all’ammasso privato di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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