Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013
In vigore dal 23 apr 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013
Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«f)
gestire l’ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»;
2)
l’articolo 30 è sostituito dal seguente:
«Articolo 30
Meccanismo di ammasso
Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l’ammasso dei prodotti di cui all’allegato II o dei prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), del presente regolamento, a condizione che:
a)
siano rispettate le condizioni per l’aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);
b)
i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all’articolo 31;
c)
se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell’articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano;
d)
i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione, che i prodotti siano o meno filettati, tagliati o, se del caso, decapitati;
e)
i prodotti dell’acquacoltura non siano ammassati vivi;
f)
i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l’ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e
g)
i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni.
(*2) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;"
3)
l’articolo 31 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Prima dell’inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all’articolo 30 per i prodotti di cui all’allegato II o per i prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), del presente regolamento.»;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima dell’epidemia di COVID-19, tale Stato membro determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. I prezzi sono resi pubblici.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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