Art. 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013

In vigore dal 23 apr 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1379/2013 Il regolamento (UE) n. 1379/2013 è così modificato: 1) all’articolo 8, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «f) gestire l’ammasso temporaneo di prodotti della pesca conformemente agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.»; 2) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Meccanismo di ammasso Le organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura possono beneficiare di un sostegno finanziario per l’ammasso dei prodotti di cui all’allegato II o dei prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), del presente regolamento, a condizione che: a) siano rispettate le condizioni per l’aiuto al magazzinaggio di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2); b) i prodotti siano stati immessi sul mercato da organizzazioni di produttori e non sia stato possibile trovare loro un acquirente al prezzo limite di cui all’articolo 31; c) se del caso, i prodotti soddisfino le norme comuni di commercializzazione stabilite a norma dell’articolo 33 e siano di qualità adeguata per il consumo umano; d) i prodotti siano stati stabilizzati o trasformati e immagazzinati in serbatoi o gabbie, mediante congelamento (a bordo dei pescherecci o in apposite strutture sulla terraferma), salatura, essiccatura, marinatura o, se del caso, bollitura e pastorizzazione, che i prodotti siano o meno filettati, tagliati o, se del caso, decapitati; e) i prodotti dell’acquacoltura non siano ammassati vivi; f) i prodotti siano reintrodotti sul mercato dopo l’ammasso per il consumo umano in una fase successiva; e g) i prodotti rimangano in ammasso per almeno cinque giorni. (*2)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»;" 3) l’articolo 31 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Prima dell’inizio di ogni anno, ciascuna organizzazione di produttori può proporre individualmente un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso di cui all’articolo 30 per i prodotti di cui all’allegato II o per i prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), del presente regolamento.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Se uno Stato membro non ha determinato i prezzi limite di attivazione di cui al paragrafo 4 prima dell’epidemia di COVID-19, tale Stato membro determina senza indugio i prezzi limite di attivazione in questione sulla base dei criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. I prezzi sono resi pubblici.».
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