Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
In vigore dal 23 apr 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014
Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:
1)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Articolo 13
Risorse di bilancio in regime di gestione concorrente
1. Le risorse disponibili da impegnare a titolo del FEAMP per il periodo dal 2014 al 2020 nell’ambito della gestione concorrente, espresse ai prezzi attuali, ammontano a 5 749 331 600 EUR, conformemente alla ripartizione annuale di cui all’allegato II.
2. 580 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure di controllo ed esecuzione di cui all’articolo 76.
3. 520 000 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti alle misure relative alla raccolta dei dati di cui all’articolo 77.
4.
192 500 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, e non superano annualmente:
a)
6 450 000 EUR per le Azzorre e Madera;
b)
8 700 000 EUR per le Isole Canarie;
c)
12 350 000 EUR per le regioni ultraperiferiche francesi di cui all’articolo 349 TFUE.
5. Gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare indifferentemente le risorse disponibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
6. Il 10 % delle risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 può essere assegnato a misure connesse alla mitigazione del COVID-19.»;
2)
all’articolo 16, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Le risorse disponibili per gli stanziamenti degli Stati membri di cui all’articolo 13, paragrafo 1, per il periodo 2014-2020, quali fissati nella tabella di cui all’allegato II, sono determinate sulla base dei seguenti criteri oggettivi:»;
3)
l’articolo 22 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
«e)
modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, e all’ articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19.»;
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il paragrafo 2 non si applica al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 34, e all’articolo 41, paragrafo 2.»;
4)
all’articolo 25, paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«3. Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il contributo finanziario totale del FEAMP alle misure di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c) e all’articolo 34, nonché alla sostituzione o all’ammodernamento dei motori principali o ausiliari di cui all’articolo 41 non eccede il più elevato dei due limiti seguenti:»;
5)
l’articolo 33 è così modificato:
a)
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il FEAMP può sostenere le misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca nei casi seguenti:
a)
attuazione delle misure di emergenza della Commissione o degli Stati membri di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o delle misure di conservazione di cui all’articolo 7 di tale regolamento, inclusi i periodi di riposo biologico;
b)
mancato rinnovo di accordi di partenariato sostenibile nel settore della pesca o dei relativi protocolli;
c)
qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca sia previsto in un piano di gestione adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (*1) o in un piano pluriennale adottato ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, laddove, in base ai pareri scientifici, una riduzione dello sforzo di pesca è necessaria al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
d)
qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo dal 2014 al 2020. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.
(*1) Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).»;"
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), si applicano le deroghe seguenti:
a)
in deroga al paragrafo 3, lettera a), se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
b)
in deroga al paragrafo 3, lettera b), se un pescatore ha iniziato a lavorare a bordo di un peschereccio dell’Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi richiesti per tale pescatore come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili;
c)
in deroga al paragrafo 3, il sostegno è concesso anche ai pescatori dediti alla pesca a piedi che abbiano lavorato almeno 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno. Qualora un pescatore dedito alla pesca a piedi abbia iniziato a lavorare meno di due anni prima della data di presentazione della domanda di sostegno, gli Stati membri possono calcolare i giorni di lavoro minimi necessari richiesti per tale pescatore a piedi come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili.»;
6)
l’articolo 44 è così modificato:
a)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis. Il FEAMP può sostenere misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 bis:
a)
i riferimenti ai pescherecci fatti negli articoli 30, 32, 33, 38, 39, 41 e 42 si intendono come riferimenti a pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne;
b)
i riferimenti all’ambiente marino fatti nell’articolo 38 si intendono come riferimenti all’ambiente in cui opera il peschereccio dedito alla pesca nelle acque interne.»;
7)
l’articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Articolo 55
Misure sanitarie
1. Il FEAMP può sostenere i regimi di compensazione seguenti:
a)
compensazione versata ai molluschicoltori per la sospensione temporanea della raccolta di molluschi di allevamento quando tale sospensione si verifica esclusivamente per ragioni di ordine sanitario;
b)
concessione di capitale circolante e compensazione versata agli acquacoltori.
La compensazione di cui alla lettera b) può essere concessa per la sospensione temporanea o la riduzione della produzione e delle vendite o per le spese supplementari di magazzinaggio verificatasi tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito dell’epidemia di COVID-19.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concesso solo quando la sospensione della raccolta dovuta alla contaminazione dei molluschi è dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine e purché:
a)
la contaminazione si protragga per più di quattro mesi consecutivi; o
b)
la perdita dovuta alla sospensione della raccolta superi il 25 % del fatturato annuo dell’impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l’anno in cui la raccolta è stata sospesa.
Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri possono prevedere norme specifiche di calcolo nel caso delle imprese con meno di tre anni di attività.
3. La compensazione di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere concessa per un massimo di 12 mesi nell’arco dell’intero periodo di programmazione. In casi debitamente giustificati, può essere prorogata una sola volta di altri 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;
8)
all’articolo 66, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il sostegno concesso per ogni organizzazione di produttori per anno a norma del presente articolo non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata da tale organizzazione di produttori nel corso dei tre anni civili precedenti. Per qualsiasi organizzazione di produttori riconosciuta recentemente, tale sostegno non supera il 12 % del valore medio annuo della produzione dei relativi membri immessa sul mercato nel corso dei tre anni civili precedenti.
4. Lo Stato membro interessato può concedere un anticipo compreso tra il 50 % e il 100 % del sostegno finanziario previa approvazione del piano di produzione e commercializzazione conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.»;
9)
all’articolo 67, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ove sia necessario per rispondere all’epidemia di COVID-19, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:
a)
l’importo dell’aiuto al magazzinaggio non superi l’importo dei costi tecnici e finanziari dell’azione richiesti per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione;
b)
i quantitativi ammissibili all’aiuto al magazzinaggio non superino il 25 % dei quantitativi annuali dei prodotti interessati posti in vendita dall’organizzazione di produttori;
c)
il sostegno finanziario concesso per anno non superi il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri dell’organizzazione di produttori nel periodo 2017-2019.
Ai fini del primo comma, lettera c), qualora il membro dell’organizzazione di produttori non abbia immesso alcuna produzione sul mercato nel periodo dal 2017 al 2019, è preso in considerazione il valore medio annuo della produzione immessa sul mercato nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020.
Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020.»;
10)
all’articolo 69 è inserito il paragrafo seguente:
«3. Il FEAMP può sostenere la concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.»;
11)
all’articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 TFUE.
Il FEAMP può anche sostenere misure per compensare le perdite economiche che risultano dall’epidemia di COVID-19, in particolare quelle derivanti dal deterioramento del prezzo del pesce o dall’aumento dei costi di magazzinaggio.»;
12)
all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri possono modificare il contenuto del piano di compensazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali modifiche alla Commissione. La Commissione adotta atti di esecuzione che indicano la sua decisione di approvare o meno tali modifiche. Se le modifiche riguardano misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all’epidemia di COVID-19 di cui all’Articolo 70, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione adotta tali di esecuzione entro 15 giorni dalla presentazione della modifica. Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l’atto di esecuzione riguardante le misure di compensazione delle perdite economiche risultanti all’epidemia di COVID-19 stabilisce anche i metodi di calcolo per i costi supplementari e i metodi di esecuzione da parte degli Stati membri.»;
13)
all’articolo 79, il paragrafo 2 è soppresso;
14)
all’articolo 94, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
al 50 % della spesa pubblica ammissibile per il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), all’articolo 34 e all’articolo 41, paragrafo 2;»;
15)
all’articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
l’intervento è connesso ai premi ai sensi dell’articolo 33 o 34, o alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, 55, 56 o 69, paragrafo 3;».
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