Art. 4

In vigore dal 14 apr 2020
1.   In deroga all’, paragrafo 6, della decisione n. 1313/2013/UE, tutti i mezzi del meccanismo di protezione civile dell’Unione possono essere utilizzati nel contesto dell’acquisizione e della consegna di contromisure mediche nell’ambito delle procedure previste dal presente regolamento. 2.   In deroga all’articolo 172, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a chiedere la fornitura di beni o servizi a decorrere dalla data di invio dei contratti preliminari risultanti da appalti realizzati ai fini del presente regolamento. I contratti preliminari sono inviati non più tardi di 24 ore dall’aggiudicazione. 3.   In deroga all’articolo 172, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, la Commissione può modificare i contratti di cui al paragrafo 2 del presente articolo per adattarli all’evoluzione dell’attuale crisi sanitaria. 4.   In deroga all’allegato I, capo 1, sezione 2, punto 30, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ai fini dell’aggiudicazione dei contratti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo. La firma elettronica di cui all’allegato I, capo 1, sezione 2, punto 30.1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e le firme dei contratti che ne conseguono possono essere sostituite da una conferma tramite posta elettronica protetta o semplicemente da una firma scannerizzata. 5.   Se del caso, le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, come pure le necessarie deroghe all’accordo sull’aggiudicazione congiunta di cui all’ della decisione n. 1082/2013/UE, si applicano a tutte le procedure per contromisure mediche, che siano nuove o in corso, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, al fine di aggiudicarle sulla base delle offerte oggetto di valutazione entro un termine di 24 ore. 6.   Le deroghe di cui al presente articolo si applicano sino al 31 gennaio 2022.
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