Art. 2

In vigore dal 14 apr 2020
In deroga all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli impegni di bilancio globali che comportano spese di sostegno nell’ambito del regolamento (EU) 2016/369 coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici assunti fino alla fine del periodo di attivazione di cui all’ del presente regolamento, fatto salvo l’obbligo di coprire anche i costi dei relativi impegni giuridici assunti dopo il periodo di attivazione conformemente alla regola n+1 di cui all’articolo 114, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di attivazione del sostegno di emergenza di cui all’. In deroga all’articolo 193, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, possono essere concesse sovvenzioni per azioni già concluse prima del 15 aprile 2020, purché tali azioni siano state avviate dopo la data di attivazione di cui all’ del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2020/521 — Testo vigente | Portale Normativo