Art. 2
In vigore dal 6 apr 2020
L’Unione applica i dazi doganali addizionali di cui all’ sempre e purché gli Stati Uniti applichino o riapplichino le misure di salvaguardia in maniera da penalizzare i prodotti dell’Unione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare le misure di salvaguardia.
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