Art. 1
In vigore dal 6 apr 2020
1. La Commissione informa immediatamente per iscritto, e in ogni caso entro il 7 aprile 2020, il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo sua disapprovazione, l’Unione europea sospende, a decorrere dall’8 maggio 2020, l’applicazione delle concessioni tariffarie di cui all’accordo GATT del 1994 agli scambi con gli Stati Uniti per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 2.
2. Di conseguenza l’Unione applica dazi doganali addizionali alle importazioni nell’Unione dei prodotti sotto elencati, originari degli Stati Uniti:
a)
Nella prima fase, a decorrere dall’8 maggio 2020, si applicano dazi addizionali ad valorem del 20 % e del 7 % alle importazioni dei seguenti prodotti:
Codice NC (8)
Dazio ad valorem addizionale
9613 80 00
20 %
3926 30 00
7 %
b)
Nella seconda fase si applica ulteriormente un dazio ad valorem addizionale del 4,4 % alle importazioni del prodotto specificato di seguito a decorrere:
—
dall’8 febbraio 2023; o
—
se precedente, dal quinto giorno successivo alla data in cui l’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC adotta la decisione, o riceve la notifica di tale decisione, secondo la quale le misure di salvaguardia imposte dagli Stati Uniti non sono conformi alle disposizioni pertinenti dell’accordo OMC. In quest’ultimo caso, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui è indicata la data di adozione o notifica di tale decisione.
Codice NC (9)
Dazio ad valorem addizionale
9504 40 00
4,4 %
Storico versioni
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