Art. 9

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 30 mar 2020
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   L’azione comune 98/700/GAI è abrogata con effetto dalla data dell’effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia, da fissare con un atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del presente regolamento. 2.   Il segretariato generale del Consiglio trasferisce all’Agenzia le informazioni contenute nel sistema FADO istituito dall’azione comune 98/700/GAI. 3.   Gli Stati membri acconsentono a che il segretariato generale del Consiglio trasmetta le informazioni di loro proprietà conservate nel sistema FADO istituito dall’azione comune 98/700/GAI al sistema FADO istituito dal presente regolamento.
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Abrogazione e disposizioni transitorie (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/493) — Testo vigente | Portale Normativo