Art. 6
Atti di esecuzione
In vigore dal 30 mar 2020
Atti di esecuzione
1. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di:
a)
stabilire l’architettura tecnica del sistema FADO;
b)
stabilire le specifiche tecniche relative all’inserimento e alla conservazione delle informazioni nel sistema FADO secondo standard elevati;
c)
stabilire le procedure di controllo e di verifica delle informazioni contenute nel sistema FADO;
d)
fissare la data di effettiva attuazione del sistema FADO da parte dell’Agenzia.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. La Commissione adotta l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettera d), previa verifica del rispetto delle condizioni seguenti:
a)
siano stati adottati gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);
b)
l’Agenzia abbia notificato alla Commissione l’efficace attuazione dell’architettura del sistema FADO;
c)
l’Agenzia abbia notificato alla Commissione l’avvenuto completamento della trasmissione di informazioni dal segretariato generale del Consiglio all’Agenzia.
Storico versioni
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