Art. 3

Trasmissione delle informazioni d'identificazione

In vigore dal 12 feb 2020
Trasmissione delle informazioni d'identificazione 1.   Lo Stato membro d'identificazione trasmette agli altri Stati membri le seguenti informazioni, nonché le eventuali modifiche apportate alle stesse, mediante la rete CCN/CSI: (a) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime non UE; (b) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime UE; (c) informazioni per identificare il soggetto passivo che beneficia del regime d'importazione; (d) informazioni per identificare un intermediario; (e) il numero d'identificazione attribuito al soggetto passivo o a un intermediario. 2.   Il messaggio elettronico comune di cui all’allegato I è usato per trasmettere le informazioni di cui al paragrafo 1 utilizzando la seguente colonna per ciascun caso: (a) colonna B per il regime non UE; (b) colonna C per il regime UE; (c) colonna D per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione del soggetto passivo ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE; (d) colonna E per il regime d'importazione ai fini dell'identificazione dell'intermediario ai sensi dell'articolo 369 septdecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE. 3.   Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se il soggetto passivo: (a) è escluso o radiato dal registro d'identificazione di uno dei regimi speciali a norma degli articoli 363 e 369 sexies o dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 1 o 3, della direttiva 2006/112/CE; (b) cessa volontariamente di utilizzare uno dei regimi speciali; (c) cambia lo Stato membro d'identificazione nell’ambito del regime UE o del regime d'importazione. 4.   Lo Stato membro d'identificazione informa senza indugio gli altri Stati membri tramite la rete CCN/CSI, utilizzando il messaggio elettronico comune di cui all’allegato II del presente regolamento, se l'intermediario: (a) è radiato dal registro d'identificazione ai sensi dell'articolo 369 novodecies, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE; (b) cessa volontariamente di agire in qualità di intermediario; (c) cambia lo Stato membro d'identificazione. 5.   I numeri individuali d'identificazione IVA attribuiti o applicabili ai soggetti passivi a norma dell'articolo 369 octodecies, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2006/112/CE sono scambiati automaticamente fra lo Stato membro d'identificazione e l'altro Stato membro attraverso un registro centrale o un altro strumento affidabile per lo scambio di dati, in modo da garantire in ogni momento che gli Stati membri dispongano di una visione aggiornata della validità di tutti questi numeri d'identificazione IVA attribuiti da tutti gli Stati membri.
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